Art. 32.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle presente legge si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dalla predisposizione, a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di un apposito programma di riduzione dei posti previsti nelle tabelle organiche dei funzionari appartenenti alla carriera di pubblica sicurezza e di commissari della Polizia di Stato.